Convenzione
Art. 21
In vigore dal 30 mar 1986
Data la situazione di estrema dipendenza dalle esportazioni di prodotti di base agricoli in cui si trovano le economie di una grande maggioranza degli Stati ACP, le parti contraenti convengono di rivolgere particolare attenzione alla loro cooperazione in questo settore, al fine di sostenere le politiche o strategie definite dagli Stati ACP, per risanare e migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e la trasformazione locale.
Le parti contraenti convengono inoltre di confermare l'importanza del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione e d'intensificare la consultazione tra gli Stati ACP e la Comunità nelle sedi e organizzazioni internazionali aventi per compito la stabilizzazione dei mercati dei prodotti agricoli di base.
Dato il ruolo del settore minerario nello sforzo di sviluppo di numerosi Stati ACP e data la reciproca dipendenza in questo settore, le parti contraenti confermano l'importanza del sistema d'aiuto agli Stati ACP che sono confrontati a perturbazioni gravi in questo settore, per ristabilirne la vitalità e per rimediare alle conseguenze di queste perturbazioni sul loro sviluppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-21