Convenzione
Art. 26
In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioè l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di:
- sostenere gli sforzi degli Stati ACP per aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacità di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione sufficiente e di assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo;
- rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia nazionale che regionale ed interregionale;
- garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorarne in modo significativo il tenore di vita,
- promuovere un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali al proprio sviluppo organizzando le comunità rurali in associazioni e inserendo meglio il contadino nel circuito economico nazionale e internazionale;
- creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attività socioculturali;
- migliorare la produttività rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali;
- ridurre le perdite dopo raccolta;
- diversificare le attività rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attività di sostegno della produzione;
- valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura;
- garantire un migliore equilibrio tra le produzioni agricole connesse con l'alimentazione è le produzioni destinata all'esportazione;
- sviluppare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente all'esigenza di divulgazione;
- preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale, in particolare con azioni specifiche di lotta contro la siccità e la desertificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-26