Convenzione
Art. 29
In vigore dal 30 mar 1986
Per valorizzare le produzioni, la cooperazione agricola contribuisce a garantire:
- mezzi adeguati di conservazione e appropriate strutture di magazzinaggio a livello dei produttori;
- una lotta efficace contro le malattie, i predatori e le altre cause di perdite di produzione;
- un dispositivo di commercializzazione primaria basato su un'organizzazione adeguata dei produttori che disponga dei necessari mezzi finanziari e materiali, nonché sugli opportuni mezzi di comunicazione;
- un funzionamento agevole dei circuiti commerciali che tenga conto di ogni forma di iniziativa pubblica o privata e consenta l'approvvigionamento dei mercati locali, delle aree deficitarie del paese e dei mercati urbani, al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno;
- meccanismi che consentano di evitare sia le interruzioni di approvvigionamento (costituzione di scorte di sicurezza) sia le fluttuazioni erratiche dei prezzi (scorte di intervento);
- la trasformazione, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti mediante, in particolare, lo sviluppo di unità artigianali e agroindustriali per adattarli all'evoluzione del mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-29