Convenzione
Art. 33
In vigore dal 30 mar 1986
1. Le azioni della Comunità a favore della sicurezza alimentare degli Stati ACP sono realizzate nell'ambito delle strategie o delle politiche alimentari degli Stati ACP interessati e degli obiettivi di sviluppo che essi definiscono.
Esse sono realizzate, in coordinamento con gli strumenti della presente convenzione, nel contesto delle politiche della Comunità e delle misure che rientrano in queste ultime, nel rispetto degli impegni internazionali della medesima.
2. In questo contesto può essere attuata una programmazione pluriennale indicativa con gli Stati ACP che lo desiderino, per consentire una migliore prevedibilità del loro approvvigionamento alimentare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-33