Convenzione

Art. 36

In vigore dal 30 mar 1986
Nell'attuazione delle disposizioni del presente capitolo viene rivolta particolare attenzione, a richiesta degli Stati interessati: - alle specifiche difficoltà che gli Stati ACP meno sviluppati devono affrontare per attuare le politiche o strategie da essi definite per accrescere la propria autosufficienza alimentare e la propria sicurezza alimentare. In questo contesto, la cooperazione riguarda in particolare i settori della produzione (compreso l'approvvigionamento di inputs), dei trasporti della commercializzazione, del condizionamento e delle infrastrutture d'immagazzinamento; - all'instaurazione di un sistema d'immagazzinamento di sicurezza negli Stati ACP senza sbocco sul mare, per evitare i rischi di interruzione dell'approvvigionamento; - alla diversificazione delle produzioni agricole di base e al miglioramento della sicurezza alimentare degli Stati ACP insulari.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-36

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Art. 36 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo