Convenzione

Art. 40

In vigore dal 30 mar 1986
1. L'ampiezza nello spazio e nel tempo del fenomeno e l'entità dei mezzi da porre in atto fanno sì che le azioni da realizzare rientrino nell'ambito di politiche globali di lunga durata, ideate ed attuate dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale e internazionale nel contesto di uno sforzo di solidarietà internazionale. 2. A tal fine, le due parti convengono di porre l'accento sulla realizzazione di azioni tematiche appoggiate, oltre che dai mezzi della presente convenzione, da tutti gli altri mezzi che devono essere mobilitati. 3. Il risanamento della situazione e lo sviluppo duraturo dei paesi colpiti o minacciati da queste calamità richiedono un'autentica politica che favorisca il ristabilimento del processo di equilibrio dell'ambiente naturale attraverso un migliore controllo dell'acqua e la lotta contro le pratiche alla base del fenomeno di desertificazione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-40

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo