Convenzione

Art. 37

In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale è a disposizione degli Stati ACP per consentire loro un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nei settori dello sviluppo e della volgarizzazione agricoli e rurali. Esso opera, nell'ambito delle proprie competenze, in stretta cooperazione con le istituzioni e gli organi menzionati nella presente convenzione. 2. Le funzioni del Centro sono le seguenti: a) a richiesta degli Stati ACP, assicurare la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche sui metodi e sui mezzi che favoriscono la produzione agricola e lo sviluppo rurale (comprese la pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale nonché la preparazione, l'esecuzione e la valutazione delle azioni di sviluppo agricolo e rurale); b) orientare verso gli organismi competenti le richieste di informazioni degli Stati ACP o rispondere direttamente alle stesse; c) facilitare ai centri di documentazione regionali e nazionali ACP e agli istituti di ricerca l'accesso alle pubblicazioni scientifiche e tecniche in materia di problemi di sviluppo agricolo e rurale, e alle banche di dati della Comunità e degli Stati ACP; d) facilitare in genere l'accesso degli Stati ACP ai risultati dei lavori effettuati dagli organismi nazionali, regionali ed internazionali e più particolarmente dagli organismi competenti per i problemi tecnici in materia di sviluppo agricolo e rurale, basati nella Comunità e negli Stati ACP, e mantenere i contatti con detti organismi; e) favorire tra i vari protagonisti dello sviluppo agricolo e rurale gli scambi di informazione sui risultati in loco delle azioni di sviluppo agricolo e rurale; f) favorire ed aiutare l'organizzazione delle riunioni di specialisti, ricercatori, pianificatori e responsabili dello sviluppo per uno scambio di esperienze acquisite in ambienti ecologici specifici; g) facilitare l'accesso del personale ACP addetto alla formazione e alla divulgazione, all'informazione che gli sia necessaria per realizzare i lavori e per orientare le richieste di formazione specifica verso gli esistenti organismi competenti; h) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze dei servizi degli Stati ACP responsabili dello sviluppo, della formazione e della divulgazione; i) facilitare la diffusione dell'informazione sulla ricerca agronomica e la divulgazione, in funzione delle esigenze prioritarie dello sviluppo. 3. Nelle proprie attività il Centro rivolge particolare attenzione alle necessità degli Stati ACP meno sviluppati. 4. Il Centro è sotto l'autorità del Comitato degli Ambasciatori. Il Comitato degli Ambasciatori stabilisce le norme di funzionamento e le procedure di adozione del bilancio del Centro. Il bilancio è finanziato in conformità delle norme previste nella presente convenzione in materia di cooperazione finanziaria e tecnica. 5. a) Il Centro è diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori. b) Il direttore del Centro è assistito da un personale assunto nei limiti previsti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori. c) Il direttore del Centro rende conto delle attività del Centro al Comitato degli Ambasciatori. 6. a) Per assistere sul piano tecnico e scientifico il direttore del Centro nella determinazione delle soluzioni adatte dei problemi cui devono far fronte gli Stati ACP, in particolare per migliorare il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche, alla ricerca e alla formazione nel settore dello sviluppo agricolo e rurale, nonché nella definizione dei programmi di attività del Centro è istituito un Comitato consultivo, composto su base paritetica di esperti dello sviluppo agricolo e rurale. b) I membri del Comitato consultivo sono nominati dal Comitato degli Ambasciatori secondo le procedure e i criteri da questo stabiliti.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-37

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Art. 37 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo