Convenzione
Art. 32
In vigore dal 30 mar 1986
Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalità e procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica ed in questo ambito esse possono riguardare anche:
1) a titolo della cooperazione tecnica:
- scambi di informazioni tra la Comunità e gli Stati ACP, nonché fra Stati ACP (sull'utilizzazione dell'acqua, i sistemi d'intensificazione delle produzioni, i risultati della ricerca, ecc.);
- scambi di esperienze fra professionisti del credito e del risparmio, delle cooperative, della mutualità, dell'artigianato, della piccola industria in zona rurale, ecc.,
2) a titolo della cooperazione finanziaria:
- la fornitura di fattori di produzione;
- il sostegno agli organismi di regolazione dei mercati, in funzione di un'impostazione coerente dei problemi in materia di produzione e commercializzazione;
- la partecipazione alla costituzione di fondi per i sistemi di credito agricolo;
- l'apertura di linee di credito a favore di organizzazioni professionali agricole, di artigiani e di piccoli industriali rurali, in funzione delle loro attività (approvvigionamento, commercializzazione primaria, costituzione di scorte, ecc.) e a beneficio delle associazioni che attuano azioni tematiche;
- sostegno all'associazione di mezzi industriali e di capacità professionali negli Stati ACP e nella Comunità, nell'ambito di unità artigianali o industriali per la fabbricazione di inputs e di materiali, per la manutenzione, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto, la trasformazione dei prodotti, ecc.
Storico versioni
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