Convenzione

Art. 30

In vigore dal 30 mar 1986
Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano: - l'organizzazione dei produttori in associazioni o collettività al fine di consentire loro di approfittare al massimo dei mercati, degli investimenti e delle attrezzature di interesse comune; - lo sviluppo di attività socioculturali (sanità, istruzione, cultura, ecc.) indispensabili per migliorare il contesto di vita del mondo rurale; - la formazione degli agricoltori mediante divulgazioni e inquadramenti adeguati; - il miglioramento delle condizioni di formazione dei formatori a tutti i livelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo