Art. 30
Convenzione

Art. 30

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In vigore dal 30 mar 1986
Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano: - l'organizzazione dei produttori in associazioni o collettività al fine di consentire loro di approfittare al massimo dei mercati, degli investimenti e delle attrezzature di interesse comune; - lo sviluppo di attività socioculturali (sanità, istruzione, cultura, ecc.) indispensabili per migliorare il contesto di vita del mondo rurale; - la formazione degli agricoltori mediante divulgazioni e inquadramenti adeguati; - il miglioramento delle condizioni di formazione dei formatori a tutti i livelli.
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