Convenzione

Art. 25

In vigore dal 30 mar 1986
1. L'Assemblea paritetica è composta in numero uguale, da un lato, da membri del Parlamento europeo, per la Comunità, e, dall'altro, da parlamentari o, in mancanza, da rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi. 2. a) L'Assemblea paritetica, organo consultivo, ha lo scopo, mediante il dialogo, la discussione e la concertazione, di: - promuovere una maggiore comprensione tra i popoli degli Stati membri, da una parte, e quelli degli Stati ACP, dall'altra; - sensibilizzare le opinioni pubbliche sull'interdipendenza dei popoli e dei loro interessi, come pure sulla necessità di uno sviluppo solidale; - riflettere sui problemi attinenti alla cooperazione ACP-CEE e in particolare sui problemi fondamentali dello sviluppo; - promuovere ricerche ed iniziative e presentare proposte per il miglioramento e il rafforzamento della cooperazione ACP-CEE; - incitare le autorità competenti delle parti contraenti ad attuare la presente convenzione nel modo più efficace, per conseguirne pienamente gli obiettivi. b) L'Assemblea paritetica organizza regolarmente contatti e consultazioni con i rappresentanti degli ambienti economici e sociali degli Stati ACP e della Comunità, per ottenerne il parere sulla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo