Convenzione
Art. 27
In vigore dal 30 mar 1986
1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all' devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sul piano sia nazionale che regionale e interregionale.
2. Esse sono ideate e eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dagli Stati ACP, e nel rispetto delle loro priorità.
3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
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