Art. 27
Convenzione

Art. 27

27 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all' devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sul piano sia nazionale che regionale e interregionale. 2. Esse sono ideate e eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dagli Stati ACP, e nel rispetto delle loro priorità. 3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-27