Convenzione

Art. 31

In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione nel settore della ricerca agricola contribuisce: - a sviluppare, negli Stati ACP, capacità nazionali e regionali di ricerca adeguate alle condizioni naturali e socioeconomiche locali della produzione vegetale e animale; una attenzione particolare deve essere accordata alle regioni aride e semiaride; - in particolare a migliorare le varietà e le razze, la qualità nutritiva dei prodotti e il loro condizionamento, la messa a punto di tecniche e procedimenti a portata dei produttori; - a migliorare la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti in uno Stato ACP o non ACP e applicabili in altri Stati ACP; - a divulgare i risultati di tale ricerca presso il maggior numero possibile di utilizzatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo