Convenzione

Art. 34

In vigore dal 30 mar 1986
1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità si impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati. Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità della presente convenzione, rimanendo inteso che il livello della restituzione è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione. 2. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo