Art. 34
Convenzione

Art. 34

34 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità si impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati. Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità della presente convenzione, rimanendo inteso che il livello della restituzione è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione. 2. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.
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