Convenzione

Art. 38

In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che l'esistenza fisica, economica e politica di taluni Stati ACP è minacciata da una siccità endemica e da una sempre maggiore desertificazione, che annullano tutti gli sforzi di sviluppo, in particolare l'obiettivo prioritario dell'autosufficienza e della sicurezza alimentare. 2. Le due parti convengono che la lotta contro la siccità e la desertificazione costituisce per vari Stati ACP un imperativo pressante per il successo di qualsiasi impresa di sviluppo. 3. Lo stesso vale, a più o meno breve scadenza, per gli Stati limitrofi delle zone colpite, per i quali tale fenomeno rappresenta una minaccia reale per il loro fragile equilibrio socioecologico.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo