Art. 38
Convenzione

Art. 38

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In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che l'esistenza fisica, economica e politica di taluni Stati ACP è minacciata da una siccità endemica e da una sempre maggiore desertificazione, che annullano tutti gli sforzi di sviluppo, in particolare l'obiettivo prioritario dell'autosufficienza e della sicurezza alimentare. 2. Le due parti convengono che la lotta contro la siccità e la desertificazione costituisce per vari Stati ACP un imperativo pressante per il successo di qualsiasi impresa di sviluppo. 3. Lo stesso vale, a più o meno breve scadenza, per gli Stati limitrofi delle zone colpite, per i quali tale fenomeno rappresenta una minaccia reale per il loro fragile equilibrio socioecologico.
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