Convenzione
Art. 40
40 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. L'ampiezza nello spazio e nel tempo del fenomeno e l'entità dei mezzi da porre in atto fanno sì che le azioni da realizzare rientrino nell'ambito di politiche globali di lunga durata, ideate ed attuate dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale e internazionale nel contesto di uno sforzo di solidarietà internazionale.
2. A tal fine, le due parti convengono di porre l'accento sulla realizzazione di azioni tematiche appoggiate, oltre che dai mezzi della presente convenzione, da tutti gli altri mezzi che devono essere mobilitati.
3. Il risanamento della situazione e lo sviluppo duraturo dei paesi colpiti o minacciati da queste calamità richiedono un'autentica politica che favorisca il ristabilimento del processo di equilibrio dell'ambiente naturale attraverso un migliore controllo dell'acqua e la lotta contro le pratiche alla base del fenomeno di desertificazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-40