Convenzione
Art. 45
In vigore dal 30 mar 1986
A questo fine nel settore dei prodotti agricoli di base, la cooperazione deve essere concepita ed attuata a sostegno delle politiche o strategie definite dagli Stati ACP e mirare in particolare a:
- sostenere l'azione degli Stati ACP diretta a ristabilire e migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione e comportante sforzi in materia di ricerca, formazione, investimento, approvvigionamento, produzione di inputs e divulgazione nonché altre attività in settori quali il credito, l'immagazzinamento e la conservazione, i trasporti, ecc.
- aiutare la diversificazione della produzione nell'intento di ridurre la dipendenza dall'esterno e permettere un maggiore adattamento alla domanda del mercato;
- incoraggiare la trasformazione locale atta a creare un valore aggiunto in condizioni economicamente valide;
- suscitare azioni specifiche volte a facilitare la commercializzazione dei prodotti ACP;
- contribuire alla formazione degli operatori ACP per meglio utilizzare i vari meccanismi dei mercati internazionali dei prodotti di base;
- stimolare e stabilizzare il settore dei prodotti di base agricoli all'interno delle economie degli Stati ACP;
- incoraggiare un maggior flusso di investimenti privati in questo settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-45