Convenzione
Art. 46
In vigore dal 30 mar 1986
Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono:
a) d'intraprendere un'azione concertata che faciliti la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base;
b) di adoperarsi per creare le condizioni più propizie per lo sviluppo della produzione e il miglioramento della commercializzazione;
c) di impiegare giudiziosamente i vari strumenti e risorse della presente convenzione che possono servire a questo settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-46