ConvenzioneTitolo II

Art. 51

In vigore dal 30 mar 1986
Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche degli Stati ACP, il settore della pesca beneficia di tutti i meccanismi di assistenza e cooperazione previsti dalla presente convenzione ed in particolare dell'assistenza finanziaria e tecnica, secondo le modalità, stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione. Gli obiettivi prioritari di tale cooperazione sono i seguenti: - incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche degli Stati ACP e delle risorse di alto mare per le quali gli Stati ACP e la CEE hanno interessi comuni; - aumentare il contributo della pesca allo sviluppo rurale valorizzando il ruolo della pesca in materia di rafforzamento della sicurezza alimentare e di miglioramento dell'alimentazione e del livello di vita rurale; - aumentare il contributo della pesca allo sviluppo industriale grazie all'aumento delle catture, della produzione e dell'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-51

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