ConvenzioneTitolo II

Art. 56

In vigore dal 30 mar 1986
Se degli Stati ACP situati nella stessa subregione in cui sono situati territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in seguito denominato "trattato" desiderano esercitare attività di pesca nella zona di pesca corrispondente, la Comunità e gli Stati ACP interessati avviano negoziati per la conclusione di un accordo di pesca nello spirito dell', tenendo conto della situazione specifica di detti territori nella sottoregione e dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione regionale tra questi ultimi e gli Stati ACP vicini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 56 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo