Convenzione›Titolo II
Art. 59
In vigore dal 30 mar 1986
Le condizioni soddisfacenti per ambo le parti, menzionate all', riguardano in particolare la natura e l'entità delle contropartite di cui gli Stati ACP interessati beneficeranno nel quadro degli accordi bilaterali.
Tali contropartite si aggiungeranno a tutti i contributi per progetti nel settore della pesca eseguiti in applicazione del titolo III della terza parte della presente convenzione.
Tali contropartite saranno fornite in parte dalla Comunità in quanto tale e in parte dagli armatori sotto forma di compensazioni finanziarie, comprendenti diritti per licenze ed eventualmente altri elementi concordati dalle parti all'accordo di pesca, quali sbarco obbligatorio di parte delle catture, impiego di cittadini degli Stati ACP, presenza a bordo di osservatori, trasferimento di tecnologie, aiuti per ricerca e formazione.
Tali contropartite dipenderanno dall'entità e dal valore delle possibilità di pesca offerte nella zona economica esclusiva degli Stati ACP interessati.
Per quanto riguarda la pesca delle specie fortemente migratorie, la natura delle rispettive obbligazioni risultanti dagli accordi, comprese le contropartite finanziarie, dovrà tener conto del carattere particolare di tale pesca.
La Comunità prende tutte le misure necessarie affinché le sue navi si conformino alle disposizioni degli accordi negoziati, nonché alla legislazione e ai regolamenti dello Stato ACP interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-59