ConvenzioneTitolo III

Art. 62

In vigore dal 30 mar 1986
Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunità contribuisce alla realizzazione dei programmi, progetti ed azioni che le sono presentati ad iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP. Essa si serve a tal fine di tutti i mezzi previsti nella presente convenzione e segnatamente di quelli di cui dispone per la cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare dei mezzi di competenza della Banca europea di investimento, in seguito denominata "Banca", senza impregiudizio delle azioni dirette ad aiutare gli Stati ACP a mobilitare finanziamenti da altre fonti. L'attuazione dei programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale comportanti un finanziamento della Comunità è effettuata in conformità del titolo III della terza parte della presente convenzione, tenendo conto delle caratteristiche proprie agli interventi nel settore industriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo