ConvenzioneTitolo III

Art. 67

In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese artigianali, commerciali, di servizi ed industriali, data la funzione essenziale che esse svolgono nei settori moderni e informali, attraverso la creazione di un tessuto economico diversificato, nello sviluppo generale degli Stati ACP e in considerazione dei vantaggi che esse offrono sul piano dell'acquisizione di competenze professionali, di un trasferimento integrato e adattato di tecnologie appropriate, nonché di un impiego ottimale della manodopera locale. Essa può anche contribuire alla valutazione settoriale e all'elaborazione di programmi di intervento, alla creazione di infrastrutture appropriate e al rafforzamento e funzionamento di organismi di informazione, promozione, inquadramento, formazione, credito o garanzia e di trasferimento di tecnologie. La Comunità e gli Stati ACP incoraggiano la cooperazione e i contatti tra le piccole e medie imprese degli Stati membri e degli Stati ACP.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-67

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Art. 67 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo