Convenzione›Titolo III
Art. 67
202 / 399In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese artigianali, commerciali, di servizi ed industriali, data la funzione essenziale che esse svolgono nei settori moderni e informali, attraverso la creazione di un tessuto economico diversificato, nello sviluppo generale degli Stati ACP e in considerazione dei vantaggi che esse offrono sul piano dell'acquisizione di competenze professionali, di un trasferimento integrato e adattato di tecnologie appropriate, nonché di un impiego ottimale della manodopera locale. Essa può anche contribuire alla valutazione settoriale e all'elaborazione di programmi di intervento, alla creazione di infrastrutture appropriate e al rafforzamento e funzionamento di organismi di informazione, promozione, inquadramento, formazione, credito o garanzia e di trasferimento di tecnologie.
La Comunità e gli Stati ACP incoraggiano la cooperazione e i contatti tra le piccole e medie imprese degli Stati membri e degli Stati ACP.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-67