Convenzione›Titolo III
Art. 71
In vigore dal 30 mar 1986
Il Centro per lo sviluppo industriale contribuisce alla creazione ed al rafforzamento delle imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP.
Quale pratico strumento operativo, il Centro apporta assistenza all'individuazione, promozione e attuazione dei progetti industriali economicamente validi che rispondono alle esigenze degli Stati ACP, tenendo conto in particolare delle possibilità dei mercati interni ed esterni per la trasformazione di materie prime locali, servendosi nel contempo, in modo ottimale, dei fattori di produzione di cui sono dotati gli Stati ACP.
Nell'ambito degli sforzi per aiutare a creare e potenziare imprese industriali negli Stati ACP, il Centro prende le misure appropriate, nei limiti delle sue risorse e delle sue funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.
Per attuare le suddette funzioni, il Centro si ispira ad un principio di selettività accordando la priorità alle piccole e medie imprese industriali, alle operazioni di rinnovamento e al pieno sfruttamento delle capacità industriali valide esistenti. Esso pone particolarmente l'accento sulle possibilità di imprese comuni e subappalti.
Le attività del Centro vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonché la Commissione e la Banca, nell'ambito delle competenze rispettive. Le attività del Centro formano oggetto di valutazioni periodiche.
Storico versioni
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