ConvenzioneTitolo IV

Art. 76

In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità e gli Stati ACP riconoscono i vantaggi reciproci della cooperazione nel settore energetico. Questa cooperazione promuove lo sviluppo delle potenzialità energetiche tradizionali e non tradizionali e l'autosufficienza degli Stati ACP e persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a) favorire lo sviluppo economico grazie alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali e regionali; b) migliorare le condizioni di vita nelle zone urbane e periferiche nonché nelle comunità rurali tenendo conto del fattore energetico nelle varie azioni di cooperazione; c) proteggere l'ambiente naturale in particolare riducendo gli effetti della crescita demografica sul consumo della biomassa, segnatamente per quanto riguarda la legna da ardere.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-76

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