Convenzione›Titolo II
Art. 57
In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità e gli Stati ACP riconoscono il valore di un'impostazione regionale per quanto riguarda l'accesso alle zone di pesca e incoraggeranno le iniziative degli Stati ACP costieri intese alla conclusione di accordi armonizzati per l'accesso delle navi alle zone di pesca.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-57