Convenzione›Titolo II
Art. 53
In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione in materia di sviluppo delle risorse della pesca deve rivolgere particolare attenzione alle esigenze di formazione dei cittadini ACP in tutti i settori della pesca, allo sviluppo e al potenziamento delle capacità di ricerca degli Stati ACP nonché alla promozione della collaborazione fra Stati ACP e a livello regionale nella gestione e nello sviluppo della pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-53