Convenzione›Titolo II
Art. 55
In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità e gli Stati ACP riconoscono agli Stati costieri il diritto di esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse ittiche della loro zona economica esclusiva in conformità del vigente diritto internazionale. Gli Stati ACP riconoscono il ruolo che le flotte di pesca degli Stati membri della CEE, legalmente operanti nelle acque soggette a giurisdizione ACP, possono svolgere in materia di partecipazione nello sviluppo economico del potenziale di pesca ACP e più in generale nello sviluppo economico degli Stati ACP costieri.
Gli Stati ACP si dichiarano pertanto disposti a negoziare con la Comunità accordi di pesca suscettibili di assicurare, per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di Stati membri della Comunità, condizioni soddisfacenti per ambo le parti.
Nel concludere o nell'applicare tali accordi, gli Stati ACP non opereranno discriminazioni nei confronti della Comunità o tra i suoi Stati membri, fermi restando gli accordi speciali stipulati tra paesi in sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di pesca reciproci; dal canto suo, la Comunità non opererà discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.
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