Convenzione›Titolo II
Art. 54
In vigore dal 30 mar 1986
Gli Stati ACP e la CEE riconoscono la necessità di cooperare o direttamente o su base regionale, o all'occorrenza tramite organizzazioni internazionali per promuovere la conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche marine.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-54