Art. 53
ConvenzioneTitolo II

Art. 53

160 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione in materia di sviluppo delle risorse della pesca deve rivolgere particolare attenzione alle esigenze di formazione dei cittadini ACP in tutti i settori della pesca, allo sviluppo e al potenziamento delle capacità di ricerca degli Stati ACP nonché alla promozione della collaborazione fra Stati ACP e a livello regionale nella gestione e nello sviluppo della pesca.
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