Art. 36
Convenzione

Art. 36

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In vigore dal 30 mar 1986
Nell'attuazione delle disposizioni del presente capitolo viene rivolta particolare attenzione, a richiesta degli Stati interessati: - alle specifiche difficoltà che gli Stati ACP meno sviluppati devono affrontare per attuare le politiche o strategie da essi definite per accrescere la propria autosufficienza alimentare e la propria sicurezza alimentare. In questo contesto, la cooperazione riguarda in particolare i settori della produzione (compreso l'approvvigionamento di inputs), dei trasporti della commercializzazione, del condizionamento e delle infrastrutture d'immagazzinamento; - all'instaurazione di un sistema d'immagazzinamento di sicurezza negli Stati ACP senza sbocco sul mare, per evitare i rischi di interruzione dell'approvvigionamento; - alla diversificazione delle produzioni agricole di base e al miglioramento della sicurezza alimentare degli Stati ACP insulari.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-36