Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioè l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di: - sostenere gli sforzi degli Stati ACP per aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacità di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione sufficiente e di assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo; - rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia nazionale che regionale ed interregionale; - garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorarne in modo significativo il tenore di vita, - promuovere un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali al proprio sviluppo organizzando le comunità rurali in associazioni e inserendo meglio il contadino nel circuito economico nazionale e internazionale; - creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attività socioculturali; - migliorare la produttività rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali; - ridurre le perdite dopo raccolta; - diversificare le attività rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attività di sostegno della produzione; - valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura; - garantire un migliore equilibrio tra le produzioni agricole connesse con l'alimentazione è le produzioni destinata all'esportazione; - sviluppare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente all'esigenza di divulgazione; - preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale, in particolare con azioni specifiche di lotta contro la siccità e la desertificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-26