Convenzione
Art. 17
In vigore dal 30 mar 1986
Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti contraenti, la Comunità e gli Stati ACP convengono:
- disposizioni generali relative al commercio;
- disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti ACP;
- disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi degli Stati ACP, compreso il turismo;
- un sistema di reciproca informazione e consultazione che assicuri l'applicazione efficace delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-17