Convenzione

Art. 17

In vigore dal 30 mar 1986
Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti contraenti, la Comunità e gli Stati ACP convengono: - disposizioni generali relative al commercio; - disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti ACP; - disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi degli Stati ACP, compreso il turismo; - un sistema di reciproca informazione e consultazione che assicuri l'applicazione efficace delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo