Art. 17
Convenzione

Art. 17

17 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti contraenti, la Comunità e gli Stati ACP convengono: - disposizioni generali relative al commercio; - disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti ACP; - disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi degli Stati ACP, compreso il turismo; - un sistema di reciproca informazione e consultazione che assicuri l'applicazione efficace delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-17