Convenzione

Art. 19

In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità contribuisce allo sforzo di sviluppo degli Stati ACP con un apporto di risorse finanziarie sufficienti ed un'assistenza tecnica appropriata, miranti a rafforzare le capacità di detti Stati in materia di sviluppo economico, sociale e culturale, autogestito ed integrato, ed a contribuire al miglioramento del tenore di vita ed al benessere delle loro popolazioni. Tale contributo è effettuato su base prevedibile e regolare. Esso è accordato alle condizioni più liberali possibili per la Comunità. Esso tiene particolarmente conto della situazione degli Stati ACP meno sviluppati.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo