Art. 19
Convenzione

Art. 19

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In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità contribuisce allo sforzo di sviluppo degli Stati ACP con un apporto di risorse finanziarie sufficienti ed un'assistenza tecnica appropriata, miranti a rafforzare le capacità di detti Stati in materia di sviluppo economico, sociale e culturale, autogestito ed integrato, ed a contribuire al miglioramento del tenore di vita ed al benessere delle loro popolazioni. Tale contributo è effettuato su base prevedibile e regolare. Esso è accordato alle condizioni più liberali possibili per la Comunità. Esso tiene particolarmente conto della situazione degli Stati ACP meno sviluppati.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-19