Art. 12
Convenzione

Art. 12

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In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione agricola mira in primo luogo a ricercare l'autosufficienza e la sicurezza alimentari degli Stati ACP, lo sviluppo e l'organizzazione del sistema produttivo, il miglioramento del tenore e delle condizioni di vita nonché del quadro ambientale delle popolazioni rurali e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali. Le azioni in questo settore sono concepite e attuate a sostegno delle politiche o strategie agro-alimentari definite dagli Stati ACP.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-12