Protocollo N. 1›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.
3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione della presente convenzione.
5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.
Storico versioni
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