Protocollo N. 1Titolo II

Art. 8

In vigore dal 30 mar 1986
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente protocollo. 2. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui all' siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte del certificato di circolazione delle merci riservata alla dogana.
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Art. 8 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo