Convenzione
Art. 291
153 / 399In vigore dal 30 mar 1986
La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1985, cioè il 28 febbraio 1990.
Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.
Il Consiglio dei Ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-291