Art. 187
ConvenzioneSez. 2

Art. 187

262 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre: a) i progetti d'investimento; b) i programmi di tipo settoriale; c) il rinnovamento dei progetti e programmi; d) i programmi di cooperazione tecnica; e) la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunità di base.
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