ConvenzioneSez. 3

Art. 235

In vigore dal 30 mar 1986
Per favorire la più ampia partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, sono adottati i provvedimenti seguenti: 1) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 4 milioni di ECU, le imprese nazionali degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10% rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente. Questa preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP ai sensi della legislazione interna di questi ultimi, a condizione che abbiano il domicilio fiscale e la sede principale di attività in uno Stato ACP e una congrua parte del capitale e dei quadri sia fornita da uno o più Stati ACP; 2) per la consegna delle forniture, di qualsiasi importo, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15% rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente. Tale preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-235

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Art. 235 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo