Convenzione›Sez. 3
Art. 234
In vigore dal 30 mar 1986
Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità,
1) le operazioni il cui costo stimato è inferiore a 4 milioni di ECU possono essere eseguite in economia, fatta salva l'approvazione da parte della Comunità e semprechè lo Stato ACP beneficiario disponga di sufficienti attrezzature adeguate e personale qualificato nei suoi servizi nazionali;
2) fatto salvo il punto 1), si ricorrerà ad una procedura accelerata di indizione delle gare d'appalto quando si tratti dell'esecuzione di appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a 4 milioni di ECU.
L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara d'appalto internazionale quando la natura dei lavori da eseguire o l'utilità di una più ampia partecipazione possano giustificare il ricorso alla concorrenza internazionale;
3) per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonché per altre operazioni di cui si riconosca l'urgenza, o qualora la natura, la scarsa entità o caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, autorizzare la stipulazione di contratti di appalto in base a trattativa privata o a licitazione privata. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza si potrà altresì ricorrere all'esecuzione in economia.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-234