ConvenzioneSez. 3

Art. 234

In vigore dal 30 mar 1986
Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità, 1) le operazioni il cui costo stimato è inferiore a 4 milioni di ECU possono essere eseguite in economia, fatta salva l'approvazione da parte della Comunità e semprechè lo Stato ACP beneficiario disponga di sufficienti attrezzature adeguate e personale qualificato nei suoi servizi nazionali; 2) fatto salvo il punto 1), si ricorrerà ad una procedura accelerata di indizione delle gare d'appalto quando si tratti dell'esecuzione di appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a 4 milioni di ECU. L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara d'appalto internazionale quando la natura dei lavori da eseguire o l'utilità di una più ampia partecipazione possano giustificare il ricorso alla concorrenza internazionale; 3) per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonché per altre operazioni di cui si riconosca l'urgenza, o qualora la natura, la scarsa entità o caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, autorizzare la stipulazione di contratti di appalto in base a trattativa privata o a licitazione privata. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza si potrà altresì ricorrere all'esecuzione in economia.
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Art. 234 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo