Convenzione›Sez. 3
Art. 232
In vigore dal 30 mar 1986
1. Di norma, i contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta.
2. Per gli interventi finanziati dalla Comunità, possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e società che rientrano nel campo d'applicazione del trattato, nonché tutte le persone fisiche e società degli Stati ACP. Le società di cui al primo comma sono quelle che rispondono alla definizione data nell'.
3. Sono messe in atto le misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati.
4. Il paragrafo 2 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri della Comunità e negli Stati ACP.
5. Allo scopo di incoraggiare la cooperazione regionale degli Stati ACP e garantire la massima efficienza del sistema, i paesi in sviluppo non ACP, associati alla Comunità in virtù di accordi globali di cooperazione, possono essere autorizzati, caso per caso e a titolo eccezionale, a partecipare ai contratti d'appalto da essa finanziati su richiesta motivata degli Stati ACP interessati.
6. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la decisione relativa a tali deroghe. La Commissione esamina tali informazioni rivolgendo particolare attenzione:
a) alla situazione geografica dello Stato ACP interessato;
b) alla competitività dei fornitori ed imprenditori della Comunità e degli Stati ACP;
c) alla necessità di evitare un aumento eccessivo del costo delle operazioni;
d) alle difficoltà di trasporto e ai ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi dello stesso carattere;
e) alla tecnologia più appropriata e più adattata alle condizioni locali.
7. Se la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi o al finanziamento di realizzazioni in comune con altri mutuanti, può essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità.
Storico versioni
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