Convenzione

Art. 253

In vigore dal 30 mar 1986
Ai sensi della presente convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società senza scopo di lucro. Per società di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP le quali abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o il loro principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora però dette società abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la loro sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo reale e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-253

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Art. 253 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo