Convenzione
Art. 256
In vigore dal 30 mar 1986
Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche che ostacolano il loro sviluppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-256